IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286,del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009, recante la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi  sismici  predetti  ed  i  successivi  decreti  17
dicembre 2010 e 5 dicembre  2011,  recanti  la  proroga  dello  stato
d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009,  in
particolare le ordinanze n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3778 e n. 3779
del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3820 del 12 novembre
2009 e loro seguenti integrazioni e modificazioni; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,ai  sensi  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  6  aprile  2009,  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Vista la nota del Prefetto dell'Aquila, prot. 33600 del 14 novembre
2011; 
  D'intesa con la Regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli interventi di  riparazione  e  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati  nei  centri  storici
sono realizzati attraverso  piani  di  ricostruzione  predisposti  ai
sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
anche per piani stralcio, ferma restando la necessita' di  un  previo
documento pianificatorio unitario che illustri l'assetto  generale  e
gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e sia  accompagnato
da una stima di massima dei costi riguardanti l'intero perimetro  del
centro storico. 
  2. Per la riparazione  o  la  ricostruzione  degli  edifici  civili
privati ricadenti in tale perimetro sono  riconosciuti  i  contributi
previsti dagli articoli 2, comma 11-bis, e 3, comma 1, lettere a), e)
ed e-bis), del decreto-legge n. 39 del 2009, con le  modalita'  ed  i
limiti stabiliti dalle ordinanze del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza.